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DURC FORNITORI obbligo di richiesta o no?

NON E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL DURC AL CONDOMINIO.

LA DOMANDA

Nel nostro condominio da anni le pulizie vengono svolte da Giuseppe (nome fittizio) titolare di un’impresa di pulizie individuale senza dipendenti.
Ora l’amministratore vorrebbe imporci di cambiare fornitore in quanto Giuseppe, al momento, è in ritardo con i pagamenti dei contributi Inps (ma è in regola con Inail) e non è in grado di produrre un Durc. L’amministratore sostiene che senza Durc non è possibile saldare le fatture di Giuseppe e che se lo facesse, il condominio potrebbe incorrere in sanzioni.
Quindi chiedo: è obbligatorio chiedere il Durc a tutti i fornitori compresi quelli che non hanno dipendenti? E’ vero che il condominio è responsabile in solido dei contributi non pagati dal titolare dell’impresa anche se non ci sono dipendenti?

Da L’Esperto Risponde

Nel caso del lettore intercorre un rapporto di appalto o di prestazione d’opera con una impresa di pulizia. Quest’ultima deve possedere i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto che ove stipuli un contratto con una impresa di pulizia non iscritta nel relativo registro, l’amministratore è passibile di una sanzione amministrativa. In quest’ottica, il caso di specie non può essere equiparato a quello del pulitore assunto alle dipendenze del condominio, per il quale il condominio è tenuto al versamento degli oneri contributivi, pena la irrogazione di sanzioni anche penali (in tal caso, non può però parlarsi di obbligazioni solidali di tutti i condomini per i contributi dovuti agli istituti di previdenza – Cassazione 20 luglio 1955, n. 2348 e 14 ottobre 1956, n. 3857).
In sede di riforma del condominio, la legge 220/2012, non ha previsto alcuna diversa e specifica disposizione in materia.
Quanto al Durc, l’articolo 1 bis – aggiunto all’articolo 13 bis della legge 52/2012, ad opera della legge 98/2013 – recita: “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia del proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”. Poiché nella specie non si è in presenza di lavori in economia, dovrebbe derivarne che la norma in questione è inapplicabile al condominio, che è tenuto a richiedere il Durc all’impresa.

LA MOROSITA’ IN CONDOMINIO SALE ALLE STELLE NEL 2016

Condòmini più morosi nel 2016.

di Saverio Fossati (Fonte Il Sole 24 Ore)

Ritardi nei versamenti sempre più frequenti: il Pil sarà anche aumentato nel 2016 ma non abbastanza da assicurare la puntualità dei pagamenti dei contributi condominiali.

Di fatto, nei maggiori centri d’Italia, l’incremento percentuale registrato nel 2016 da Confabitare (associazione di proprietari di casa) e Confamministrare (amministratori condominiali) è mediamente sul 20-25%, quindi elevatissimo. A lanciare l’allarme è Alberto Zanni, presidente di Confabitare: «Con l’entrata in vigore, il 18 giugno 2013, della nuova legge di riforma del condominio, l’amministratore di condominio è obbligato a rientrare dei mancati incassi emettendo un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi, non appesantendo quindi di ulteriori spese gli altri condomini, come avveniva in precedenza».

Nel 2016 i dati confermano l’affermarsi di questo fenomeno nelle maggiori città, dove vive un cittadino su sei, con ampie percentuali. In testa alla classifica troviamo Bologna con un + 33,8 % poi Roma con + 33% , seguita da Napoli con + 32,7%, Torino +31,8 %, Milano + 30%, Catania + 29,6%,Firenze +28%, Genova + 26,5%, Cagliari + 24,8%, Palermo e Bari registrano rispettivamente un + 23,7% e un + 22,6%, a seguire Padova con + 21,3% e in fondo alla graduatoria Venezia un +19%. «Questi numeri , conclude Zanni, dimostrano purtroppo l’ampio diffondersi di questo fenomeno, anche se va detto, che sempre più spesso, alcuni condomini approfittavano della situazione critica, per fare i “furbetti” e non pagare le rate, in quanto sapevano che difficilmente potevano essere presi provvedimenti nei loro confronti. Ma dopo il 18 giugno 2013 le cose sono cambiate». Decisamente rilevante anche l’importo medio l’importo medio nazionale delle morosità rilevato da Confabitare: 1.250 euro a nucleo familiare, un’enormità per chi evidentemente è in difficoltà, un intero stipendio mensile (o anche di più) per famiglie che probabilmente sono già in larga misura monoreddito. Rimane poi da gestire il fronte della «parziarietà». La riforma dice che i creditori del condominio devono rivolgersi prima ai morosi e solo dopo ai proprietari in regola.

Ma molti giudici – anche se non tutti – consentono ai creditori di pignorare il conto condominiale, su cui si trovano le somme versate da chi paga con puntualità. Senza dimenticare che i fornitori più forti spesso riescono a farsi pagare a discapito degli altri semplicemente minacciando di staccare il gas o l’acqua, o magari di non riparare l’ascensore. In questi casi, i princìpi del Codice soccombono di fronte alla prassi. Il pignoramento del conto corrente condominiale è comunque la vera minaccia per l’assetto finanziario del condominio. Come è stato chiarito sul Sole 24 Ore il 14 febbraio scorso, il pignoramento del conto è legittimo ogni volta che il creditore non venga pagato neppure in parte e quando, successivamente, l’amministratore comunichi i nominativi dei morosi senza identificare il nesso tra la loro morosità e il credito del fornitore. Basterebbe quindi pagare un acconto per mettere in serie difficoltà il creditore.

Sicurezza degli edifici condominiali

In arrivo nuovi oneri per gli amministratori di condominio

Il registro anagrafe sicurezza. Il decreto legge Destinazione Italia nei prossimi giorni sarà all’esame delle commissioni Finanze e Industria.

L’obbiettivo è quello inserire il registro anagrafe sicurezza (RAS) nel Registro di anagrafe condominiale (art. 1130 c.c.). In sintesi, il nuovo registro contenente i dati emersi da una procedura di individuazione dei pericoli e di analisi dei rischi potenziali ad essi collegati, sarà un documento che, fornendo evidenza dello stato tecnico delle parti comuni condominiali, consentirà di assolvere l’obbligo assegnato dal legislatore all’amministratore di condominio.

=> Registro di sicurezza del condominio

L’obbiettivo del RAS. Tale registro, inoltre, per quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene, evidenzierà la rispondenza del condominio ai requisiti di ordine documentale e organizzativo richiesti sia nelle aree comuni che, in caso di presenza di lavoratori subordinati (es.: portiere), nei relativi luoghi di lavoro.

Infine il RAS (registro anagrafe sicurezza), una volta individuati eventuali rischi, consentirà di programmare interventi e procedure finalizzati all’eliminazione o al contenimento degli stessi.

=> Casa. Attenzione ai piccoli segnali di degrado della struttura.

Contenuto del RAS. Affinché il RAS possa rispondere ai requisiti di legge, dovrà contenere, quanto meno, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:

“Dichiarazione di conformità degli impianti condominiali (elettrico citofonico, televisivo (se centralizzato), elettronico (videosorveglianza, sistema di anti-intrusione), idrico, antincendio (se presente), sanitario (allacciamento alla fogna), adduzione GAS (parte condominiale), riscaldamento e climatizzazione (se centralizzato), protezione dalle scariche atmosferiche (se presente);
Documentazione degli impianti sotto pressione (riscaldamento centralizzato, autoclave); Dichiarazione CE ai sensi della direttiva macchine relativa al cancello automatizzato;
Certificazione Vigili del Fuoco (se prevista), CPI (Cert.

Prevenzione Incendi), rinnovo CPI, eventuale SCIA;

Certificato di conformità edilizia e agibilità;
Libretto ascensore attestante il relativo collaudo con indicazione del numero di matricola.

Documenti (impianto elevatore disabili) e Documentazione attestante le verifiche periodiche (dell’impianto ascensore;

Documentazione di carattere chimico, fisico e batteriologico (In caso di presenza di serbatoio, cisterna o tubazione comune per l’adduzione dell’acqua potabile e gli impianti di riscaldamento centralizzati e di climatizzazione centralizzati);
In caso di presenza di giardino con altalene o altri giochi per bambini, assicurarsi che i prodotti installati siano marcati CE;
In caso di presenza di lavoratori subordinati (esempio: il portiere) provvedere alla documentazione e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08;
Documentazione relativa a eventuali interventi per la valutazione o la rimozione di amianto e Documentazione relativa ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal condominio e soggetti al coordinamento per la sicurezza”.
Comunque, la documentazione elencata non è esaustiva, in quanto in un condominio possono essere presenti macchine, impianti o problemi strutturali, che in tale schema non sono menzionati.

Quindi, al fine di produrre un registro anagrafe della sicurezza adeguato all’esigenze del condominio, è consigliabile la consulenza di un tecnico abilitato (quale ad esempio un ingegnere).

=> Ecco perchè l’amministratore deve garantire la sicurezza dell’edificio

La proposta sull”obbligatorietà del fascicolo fabbricato elettronico. Nonostante gli attuali contrasti sull’obbligatorietà del fascicolo fabbricato (aspetti tecnici/amministrativi), recentemente sul tema della sicurezza, alcune associazioni hanno evidenziato che il lavoro che sta disegnando il decreto di attuazione del sismabonus deve essere in stretta correlazione con il fascicolo fabbricato.

=> Il fascicolo del fabbricato e il condominio. In attesa di nuovi sviluppi.

Si tratta di una posizione che la FILLEA CGIL ha espresso in un documento sottoscritto insieme all’associazione nazionale degli archeologi (Ana), alla Confederazione italiana degli archeologi (Cia), a Confedertecnica, la confederazione sindacale delle professioni tecniche, alla Federazione nazionale dei geometri (Geomobilitati) e a In/Arch, l’Istituto nazionale di architettura.

Secondo il segretario generale di FILLEA GCIL, il fascicolo di fabbricato si compone soprattutto di tre elementi: la certificazione energetica, l’antisismica e l’acustica.

La prima ormai è acquisita presso le Regioni, in merito alla secondo (antisismica) si sta lavorando.

Pertanto, il decreto sul sismabonus, in fase di elaborazione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, diventa allora uno snodo cruciale sull’argomento.

Secondo le citate associazioni, per rendere obbligatorio il fascicolo fabbricato, occorre digitalizzare gli archivi dei catasti, per facilitare il lavoro dei professionisti. Poi, bisogna raccogliere le certificazioni energetiche già realizzate.

Questo primo pacchetto di elementi già disponibili potrà essere integrato con le diagnosi sismiche redatte in attuazione del decreto sul sismabonus.

A questo punto si potrebbe facilmente arrivare a un fascicolo di fabbricato elettronico obbligatorio: una fotografia storico-strutturale dell’immobile, che tenga conto della ramosità a anche della differenziazione tra edifici storici ed edifici moderni. Un documento redatto da professionisti e suddiviso in: una parte generale sul singolo immobile e in una parte specifica sulle singole unità abitative.

=> Prevenzione rischio sismico. Si ritorna a parlare di fascicolo fabbircato.

Il nuovo certificato di idoneità statica. Lo scorso novembre il Comune di Milano ha approvato le linee guida per la verifica dell’idoneità statica delle costruzioni presenti sul territorio comunale.

È stato così introdotto per la prima volta in Italia l’obbligo di collaudo statico per gli edifici più vecchi pena l’inagibilità della struttura.

Con l”articolo 11.6 del documento entrato in vigore il 26.11.2014, infatti, il Comune di Milano, primo in Italia, ha introdotto elementi innovativi riguardo l’obbligo di manutenzione degli edifici.

In particolare, stabilisce che tutti quelli ultimati da più di 50 anni (o che raggiungeranno i 50 anni nei prossimi tre anni) non in possesso di certificato di collaudo dovranno essere sottoposti a verifica e rilascio del CIS entro il 2019.

La stessa cosa dovranno fare, entro il 2024, i fabbricati collaudati da più di 50 anni (o che avranno raggiunto i 50 anni entro tale scadenza). Le linee guida definiscono due livelli di indagine.

Il primo si basa su un’analisi qualitativa del fabbricato e in caso risulti esaustiva e non evidenzi aspetti critici per la sicurezza può dare luogo all’emissione del CIS. Le verifiche di primo livello sono basate sia su ispezioni visive che su valutazioni della storia e del contesto in cui l’edificio è posto.

Queste hanno come fine l’esame delle seguenti criticità: segnali di sofferenza, interventi di modifica dell’organismo strutturale, presenza di pericolo esterno e presenza di elementi accessori al rischio.

Quanto al secondo livello, da effettuare solo nel caso in cui il primo non sia risultato esauriente, si basa su indagini sperimentali e o analitiche che consentano, ove necessario, di definire opportune opere di rinforzo.

Si rende quindi necessario effettuare la valutazione della sicurezza per la struttura secondo le disposizioni della norma vigente (capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni). Se l’edificio passa positivamente il secondo livello d’indagine si ha il rilascio del CIS che ha una validità massima di 15 anni

 

GECO GESTIONI CONDOMINIALI


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