DURC FORNITORI obbligo di richiesta o no?

NON E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL DURC AL CONDOMINIO.

LA DOMANDA

Nel nostro condominio da anni le pulizie vengono svolte da Giuseppe (nome fittizio) titolare di un’impresa di pulizie individuale senza dipendenti.
Ora l’amministratore vorrebbe imporci di cambiare fornitore in quanto Giuseppe, al momento, è in ritardo con i pagamenti dei contributi Inps (ma è in regola con Inail) e non è in grado di produrre un Durc. L’amministratore sostiene che senza Durc non è possibile saldare le fatture di Giuseppe e che se lo facesse, il condominio potrebbe incorrere in sanzioni.
Quindi chiedo: è obbligatorio chiedere il Durc a tutti i fornitori compresi quelli che non hanno dipendenti? E’ vero che il condominio è responsabile in solido dei contributi non pagati dal titolare dell’impresa anche se non ci sono dipendenti?

Da L’Esperto Risponde

Nel caso del lettore intercorre un rapporto di appalto o di prestazione d’opera con una impresa di pulizia. Quest’ultima deve possedere i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto che ove stipuli un contratto con una impresa di pulizia non iscritta nel relativo registro, l’amministratore è passibile di una sanzione amministrativa. In quest’ottica, il caso di specie non può essere equiparato a quello del pulitore assunto alle dipendenze del condominio, per il quale il condominio è tenuto al versamento degli oneri contributivi, pena la irrogazione di sanzioni anche penali (in tal caso, non può però parlarsi di obbligazioni solidali di tutti i condomini per i contributi dovuti agli istituti di previdenza – Cassazione 20 luglio 1955, n. 2348 e 14 ottobre 1956, n. 3857).
In sede di riforma del condominio, la legge 220/2012, non ha previsto alcuna diversa e specifica disposizione in materia.
Quanto al Durc, l’articolo 1 bis – aggiunto all’articolo 13 bis della legge 52/2012, ad opera della legge 98/2013 – recita: “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia del proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”. Poiché nella specie non si è in presenza di lavori in economia, dovrebbe derivarne che la norma in questione è inapplicabile al condominio, che è tenuto a richiedere il Durc all’impresa.

Sicurezza degli edifici condominiali

In arrivo nuovi oneri per gli amministratori di condominio

Il registro anagrafe sicurezza. Il decreto legge Destinazione Italia nei prossimi giorni sarà all’esame delle commissioni Finanze e Industria.

L’obbiettivo è quello inserire il registro anagrafe sicurezza (RAS) nel Registro di anagrafe condominiale (art. 1130 c.c.). In sintesi, il nuovo registro contenente i dati emersi da una procedura di individuazione dei pericoli e di analisi dei rischi potenziali ad essi collegati, sarà un documento che, fornendo evidenza dello stato tecnico delle parti comuni condominiali, consentirà di assolvere l’obbligo assegnato dal legislatore all’amministratore di condominio.

=> Registro di sicurezza del condominio

L’obbiettivo del RAS. Tale registro, inoltre, per quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene, evidenzierà la rispondenza del condominio ai requisiti di ordine documentale e organizzativo richiesti sia nelle aree comuni che, in caso di presenza di lavoratori subordinati (es.: portiere), nei relativi luoghi di lavoro.

Infine il RAS (registro anagrafe sicurezza), una volta individuati eventuali rischi, consentirà di programmare interventi e procedure finalizzati all’eliminazione o al contenimento degli stessi.

=> Casa. Attenzione ai piccoli segnali di degrado della struttura.

Contenuto del RAS. Affinché il RAS possa rispondere ai requisiti di legge, dovrà contenere, quanto meno, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:

“Dichiarazione di conformità degli impianti condominiali (elettrico citofonico, televisivo (se centralizzato), elettronico (videosorveglianza, sistema di anti-intrusione), idrico, antincendio (se presente), sanitario (allacciamento alla fogna), adduzione GAS (parte condominiale), riscaldamento e climatizzazione (se centralizzato), protezione dalle scariche atmosferiche (se presente);
Documentazione degli impianti sotto pressione (riscaldamento centralizzato, autoclave); Dichiarazione CE ai sensi della direttiva macchine relativa al cancello automatizzato;
Certificazione Vigili del Fuoco (se prevista), CPI (Cert.

Prevenzione Incendi), rinnovo CPI, eventuale SCIA;

Certificato di conformità edilizia e agibilità;
Libretto ascensore attestante il relativo collaudo con indicazione del numero di matricola.

Documenti (impianto elevatore disabili) e Documentazione attestante le verifiche periodiche (dell’impianto ascensore;

Documentazione di carattere chimico, fisico e batteriologico (In caso di presenza di serbatoio, cisterna o tubazione comune per l’adduzione dell’acqua potabile e gli impianti di riscaldamento centralizzati e di climatizzazione centralizzati);
In caso di presenza di giardino con altalene o altri giochi per bambini, assicurarsi che i prodotti installati siano marcati CE;
In caso di presenza di lavoratori subordinati (esempio: il portiere) provvedere alla documentazione e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08;
Documentazione relativa a eventuali interventi per la valutazione o la rimozione di amianto e Documentazione relativa ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal condominio e soggetti al coordinamento per la sicurezza”.
Comunque, la documentazione elencata non è esaustiva, in quanto in un condominio possono essere presenti macchine, impianti o problemi strutturali, che in tale schema non sono menzionati.

Quindi, al fine di produrre un registro anagrafe della sicurezza adeguato all’esigenze del condominio, è consigliabile la consulenza di un tecnico abilitato (quale ad esempio un ingegnere).

=> Ecco perchè l’amministratore deve garantire la sicurezza dell’edificio

La proposta sull”obbligatorietà del fascicolo fabbricato elettronico. Nonostante gli attuali contrasti sull’obbligatorietà del fascicolo fabbricato (aspetti tecnici/amministrativi), recentemente sul tema della sicurezza, alcune associazioni hanno evidenziato che il lavoro che sta disegnando il decreto di attuazione del sismabonus deve essere in stretta correlazione con il fascicolo fabbricato.

=> Il fascicolo del fabbricato e il condominio. In attesa di nuovi sviluppi.

Si tratta di una posizione che la FILLEA CGIL ha espresso in un documento sottoscritto insieme all’associazione nazionale degli archeologi (Ana), alla Confederazione italiana degli archeologi (Cia), a Confedertecnica, la confederazione sindacale delle professioni tecniche, alla Federazione nazionale dei geometri (Geomobilitati) e a In/Arch, l’Istituto nazionale di architettura.

Secondo il segretario generale di FILLEA GCIL, il fascicolo di fabbricato si compone soprattutto di tre elementi: la certificazione energetica, l’antisismica e l’acustica.

La prima ormai è acquisita presso le Regioni, in merito alla secondo (antisismica) si sta lavorando.

Pertanto, il decreto sul sismabonus, in fase di elaborazione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, diventa allora uno snodo cruciale sull’argomento.

Secondo le citate associazioni, per rendere obbligatorio il fascicolo fabbricato, occorre digitalizzare gli archivi dei catasti, per facilitare il lavoro dei professionisti. Poi, bisogna raccogliere le certificazioni energetiche già realizzate.

Questo primo pacchetto di elementi già disponibili potrà essere integrato con le diagnosi sismiche redatte in attuazione del decreto sul sismabonus.

A questo punto si potrebbe facilmente arrivare a un fascicolo di fabbricato elettronico obbligatorio: una fotografia storico-strutturale dell’immobile, che tenga conto della ramosità a anche della differenziazione tra edifici storici ed edifici moderni. Un documento redatto da professionisti e suddiviso in: una parte generale sul singolo immobile e in una parte specifica sulle singole unità abitative.

=> Prevenzione rischio sismico. Si ritorna a parlare di fascicolo fabbircato.

Il nuovo certificato di idoneità statica. Lo scorso novembre il Comune di Milano ha approvato le linee guida per la verifica dell’idoneità statica delle costruzioni presenti sul territorio comunale.

È stato così introdotto per la prima volta in Italia l’obbligo di collaudo statico per gli edifici più vecchi pena l’inagibilità della struttura.

Con l”articolo 11.6 del documento entrato in vigore il 26.11.2014, infatti, il Comune di Milano, primo in Italia, ha introdotto elementi innovativi riguardo l’obbligo di manutenzione degli edifici.

In particolare, stabilisce che tutti quelli ultimati da più di 50 anni (o che raggiungeranno i 50 anni nei prossimi tre anni) non in possesso di certificato di collaudo dovranno essere sottoposti a verifica e rilascio del CIS entro il 2019.

La stessa cosa dovranno fare, entro il 2024, i fabbricati collaudati da più di 50 anni (o che avranno raggiunto i 50 anni entro tale scadenza). Le linee guida definiscono due livelli di indagine.

Il primo si basa su un’analisi qualitativa del fabbricato e in caso risulti esaustiva e non evidenzi aspetti critici per la sicurezza può dare luogo all’emissione del CIS. Le verifiche di primo livello sono basate sia su ispezioni visive che su valutazioni della storia e del contesto in cui l’edificio è posto.

Queste hanno come fine l’esame delle seguenti criticità: segnali di sofferenza, interventi di modifica dell’organismo strutturale, presenza di pericolo esterno e presenza di elementi accessori al rischio.

Quanto al secondo livello, da effettuare solo nel caso in cui il primo non sia risultato esauriente, si basa su indagini sperimentali e o analitiche che consentano, ove necessario, di definire opportune opere di rinforzo.

Si rende quindi necessario effettuare la valutazione della sicurezza per la struttura secondo le disposizioni della norma vigente (capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni). Se l’edificio passa positivamente il secondo livello d’indagine si ha il rilascio del CIS che ha una validità massima di 15 anni

 

Ripartizione spese condominiali misure antiincendio

Chi partecipa alle spese condominiali necessarie alla realizzazione delle opere di protezione dagli incendi (così dette misure antincendio)?

La questione non è di poco conto, specie in quei condòmini in cui sono differenti gli interventi che devono essere effettuati e non tutti riguardanti l’intera collettività.

Non è raro, infatti, che le uniche parti di stabile soggette agli adempimenti connessi all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (o comunque alla SCIA) siano le autorimesse.

In questo contesto è utile rammentare un fatto: tutti gli edifici devono essere costruiti e adeguati alle norme dettate in materia di protezione incendi. Quelli aventi determinate caratteristiche, ad esempio le autorimesse con più di 300 m2 di superficie, devono ottenere una sorta di nulla osta per il loro utilizzo: nulla osta che va dalla SCIA al vero e proprio procedimento di ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Prendiamo proprio il caso della necessità di opere di adeguamento antincendio dell’autorimessa: chi paga che cosa?

La questione è stata anche affrontata e risolta, ad avviso di chi scrive, ineccepibilmente, dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 493 del 10 ottobre 2015.

Nel caso di specie si rendeva necessario porre in essere misure di protezione incendi attive e passive.

Ricordiamo che per misure di protezione passiva s’intende l’insieme delle misure di protezione rispetto alle quali non è prevista l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto, ma la cui presenza ha lo scopo di limitare gli effetti dell’incendio nello spazio (misure a contrasto della propagazione) e nel tempo (misure a contrasto della durata).

Quanto alle misure di protezione attiva, si intendono “gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore” (d.m. 20 dicembre 2012).

Nel caso risolto dal Tribunale di Bologna le opere di adeguamento dell’autorimessa condominiale prevedevano interventi di entrambi i tipi e l’assemblea aveva ripartito i costi relativi nel seguente modo:

a) quelli afferenti le misure di protezione passiva che riguardavano parti strutturali dell’intero edificio (anche se ubicate nell’autorimessa, es. pilastri) secondo i millesimi di proprietà tra tutti i condòmini;

b) quelle riguardanti le misure di protezione attiva specificamente afferenti l’autorimessa, solamente tra i proprietari della stessa (art. 1123, terzo comma, c.c.).

Tale modalità di ripartizione non era considerata corretta da alcuni condòmini che la impugnavano.

Il Tribunale, valutata la situazione, ha rigettato l’opposizione (di fatto confermando la validità della delibera), affermando che “l’assemblea condominiale, in considerazione delle differenti opere imposte dalla normativa antincendio, riguardanti rispettivamente le parti strutturali comuni (opere di protezione passiva) e le autorimesse di proprietà esclusiva (opere di protezione attiva) in applicazione dell’art. 1123 comma 1° e 3° c.c., ha correttamente attribuito le spese per le opere relative alla protezione passiva delle parti strutturali comuni a tutti i condomini in base alle tabelle millesimali, e le spese per la protezione attiva delle parti di pertinenza delle autorimesse solo ai proprietari delle stesse” (Trib. Bologna 10 ottobre 2015 n. 493).

Spese per l’intervento del tecnico che ha seguito la pratica

Le pratiche per l’adeguamento delle parti comuni alla normativa antincendio sono affidate ad un tecnico abilitato a predisporre i relativi progetti, nonché a curare l’esecuzione dei lavori (intesa come direzione lavori) necessari al suddetto adeguamento.

In questi casi, chi paga la parcella del professionista e secondo quali criteri?

La risposta segue quanto detto in relazione alle spese riguardanti le misure di protezione attiva e passiva. Ove le spese riguardino l’intero edificio in condominio, anche il costo della prestazione professionale del tecnico dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo.

Qualora, invece, l’opera riguardi una parte del condominio (es. autorimessa), la spesa andrà ripartita, secondo gli stessi criteri, ma solamente tra i condòmini interessati (condominio parziale).

Nell’ipotesi di necessità di esecuzione di entrambi gli interventi, cioè su parti comuni a tutti e cose comuni solo ad alcuni, quindi, è buona norma domandare al professionista un preventivo dettagliato di costo, in modo da poter semplificare la ripartizione del relativo compenso.

Compenso per l’amministratore in relazione alla pratica inerente la prevenzione incendi

Ove concordato preventivamente con il condominio (art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.), l’amministratore avrà diritto ad un compenso per l’attività connessa all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (o comunque alla presentazione della SCIA).

In tal caso, come per le spese precedenti, l’individuazione delle persone tenute al pagamento va fatta sulla scorta dei medesimi criteri, spettando agli interessati di contribuire secondo i millesimi di proprietà, salvo differente accordo.

È dubbio se tali compensi possano essere richiesti anche se non indicati nel dettaglio del compenso da presentarsi al momento dell’accettazione della nomina e/o del suo rinnovo (art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.).

Ad avviso di chi scrive è sicuramente da escludersi, stante il contenuto dell’articolo appena citato la possibilità di addebitare un compenso extra in sede di rendicontazione consuntiva, mentre non è da escludersi a priori la legittimità della richiesta, ove questa avvenga prima dell’approvazione delle opere di adeguamento e comunque in un contesto tale da non far considerare gli interventi oggetto di approvazione come prevedibili al momento dell’assunzione dell’incarico. Fatto questo di difficile dimostrazione.

Fonte: condominioweb

GECO GESTIONI CONDOMINIALI


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ORARIO UFFICIO CAMPI BISENZIO


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