DURC FORNITORI obbligo di richiesta o no?

NON E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL DURC AL CONDOMINIO.

LA DOMANDA

Nel nostro condominio da anni le pulizie vengono svolte da Giuseppe (nome fittizio) titolare di un’impresa di pulizie individuale senza dipendenti.
Ora l’amministratore vorrebbe imporci di cambiare fornitore in quanto Giuseppe, al momento, è in ritardo con i pagamenti dei contributi Inps (ma è in regola con Inail) e non è in grado di produrre un Durc. L’amministratore sostiene che senza Durc non è possibile saldare le fatture di Giuseppe e che se lo facesse, il condominio potrebbe incorrere in sanzioni.
Quindi chiedo: è obbligatorio chiedere il Durc a tutti i fornitori compresi quelli che non hanno dipendenti? E’ vero che il condominio è responsabile in solido dei contributi non pagati dal titolare dell’impresa anche se non ci sono dipendenti?

Da L’Esperto Risponde

Nel caso del lettore intercorre un rapporto di appalto o di prestazione d’opera con una impresa di pulizia. Quest’ultima deve possedere i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto che ove stipuli un contratto con una impresa di pulizia non iscritta nel relativo registro, l’amministratore è passibile di una sanzione amministrativa. In quest’ottica, il caso di specie non può essere equiparato a quello del pulitore assunto alle dipendenze del condominio, per il quale il condominio è tenuto al versamento degli oneri contributivi, pena la irrogazione di sanzioni anche penali (in tal caso, non può però parlarsi di obbligazioni solidali di tutti i condomini per i contributi dovuti agli istituti di previdenza – Cassazione 20 luglio 1955, n. 2348 e 14 ottobre 1956, n. 3857).
In sede di riforma del condominio, la legge 220/2012, non ha previsto alcuna diversa e specifica disposizione in materia.
Quanto al Durc, l’articolo 1 bis – aggiunto all’articolo 13 bis della legge 52/2012, ad opera della legge 98/2013 – recita: “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia del proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”. Poiché nella specie non si è in presenza di lavori in economia, dovrebbe derivarne che la norma in questione è inapplicabile al condominio, che è tenuto a richiedere il Durc all’impresa.

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APPROPRIAZIONE INDEBITA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’amministratore di condominio che trasferisce sul proprio conto corrente le somme depositate dagli inquilini per ottenere un tasso di interesse migliore.

Lo precisa la Cassazione che non accoglie il ricorso dell’amministratore secondo cui la somma sottratta, pur non essendo destinata a fare fronte a spese condominiali, era stata depositata su altro conto a titolo di investimento nell’interesse esclusivo del condominio amministrato.

CASSAZIONE 25 MAGGIO 2016, N. 33547 (per leggere la SENTENZA clicca QUI)

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