DURC FORNITORI obbligo di richiesta o no?

NON E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL DURC AL CONDOMINIO.

LA DOMANDA

Nel nostro condominio da anni le pulizie vengono svolte da Giuseppe (nome fittizio) titolare di un’impresa di pulizie individuale senza dipendenti.
Ora l’amministratore vorrebbe imporci di cambiare fornitore in quanto Giuseppe, al momento, è in ritardo con i pagamenti dei contributi Inps (ma è in regola con Inail) e non è in grado di produrre un Durc. L’amministratore sostiene che senza Durc non è possibile saldare le fatture di Giuseppe e che se lo facesse, il condominio potrebbe incorrere in sanzioni.
Quindi chiedo: è obbligatorio chiedere il Durc a tutti i fornitori compresi quelli che non hanno dipendenti? E’ vero che il condominio è responsabile in solido dei contributi non pagati dal titolare dell’impresa anche se non ci sono dipendenti?

Da L’Esperto Risponde

Nel caso del lettore intercorre un rapporto di appalto o di prestazione d’opera con una impresa di pulizia. Quest’ultima deve possedere i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto che ove stipuli un contratto con una impresa di pulizia non iscritta nel relativo registro, l’amministratore è passibile di una sanzione amministrativa. In quest’ottica, il caso di specie non può essere equiparato a quello del pulitore assunto alle dipendenze del condominio, per il quale il condominio è tenuto al versamento degli oneri contributivi, pena la irrogazione di sanzioni anche penali (in tal caso, non può però parlarsi di obbligazioni solidali di tutti i condomini per i contributi dovuti agli istituti di previdenza – Cassazione 20 luglio 1955, n. 2348 e 14 ottobre 1956, n. 3857).
In sede di riforma del condominio, la legge 220/2012, non ha previsto alcuna diversa e specifica disposizione in materia.
Quanto al Durc, l’articolo 1 bis – aggiunto all’articolo 13 bis della legge 52/2012, ad opera della legge 98/2013 – recita: “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia del proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”. Poiché nella specie non si è in presenza di lavori in economia, dovrebbe derivarne che la norma in questione è inapplicabile al condominio, che è tenuto a richiedere il Durc all’impresa.

Modello 730

PRECOMPILATA 2017 E DETRAZIONI FISCALI PER LA VORI DI RISTRUTTURAZIONE

Fino al 12 marzo sarà possibile correggere le comunicazioni inviate.

Individuazione del beneficiario, detraibilità e ammontare della spesa fra ipotetici errori

Oggi 7 marzo è una data importante per l’agenda degli amministratori di condominio. Scade, infatti, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, le cui spese sono detraibili del 50%. Tuttavia, è possibile fino alla mezzanotte di domenica 12 marzo correggere le comunicazioni inviate ed evitare l’applicazione della sanzione. Allo stesso modo, in caso di errore, la sanzione è ridotta a un terzo se l’avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate giungerà entro i primi cinque giorni successivi alla stesso ma, comunque, entro il 6 maggio 2017 (60 giorni).

Quest’anno, lo ricordiamo, la sanzione scatta solo “nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni e deduzioni”. Gli errori nella trasmissione dei dati possono, pertanto, riguardare:

– l’individuazione del beneficiario;
– la detraibilità;
– l’ammontare della spesa.

Per la maggior parte degli amministratori di condominio, la fonte da cui attingere i dati è stato il registro di anagrafe condominiale che è costituito da dichiarazioni rilasciate dai condòmini. Qualora queste fossero mancate, si è proceduto consultando i dai del catasto che, però, può restituire una situazione non conforme alla realtà in quanto non è in vigore il sistema tavolare. Verificare presso le Conservatorie tutti i dati è stato pressoché impossibile, visti i tempi stretti. Da qui, sono sorti i dubbi sull’imputazione delle spese a coloro che solo in apparenza sono proprietari ma che, poi, nella realtà dei fatti, potrebbero non esserlo.

Più complicate, ancora, le verifiche relative agli altri diritti reali (nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione) e di godimento (comodato e locazione). L’Agenzia delle Entrate ha permesso agli amministratori di tralasciare l’invio dei dati di questi soggetti non proprietari né titolari di diritti reali, qualora non rintracciabili.
Questo significa che – solo nel caso in cui ci sia l’indicazione dal condòmino di un beneficiario diverso dal proprietario o titolare di diritti reali – l’amministratore lo indica e segna la voce “Altre tipologie di soggetti”. Quando vi sono dati mancanti, sarà il beneficiario non condòmino a dover correggere la sua precompilata.

Per quel che riguarda la corrette attribuzione dell’ammontare della spesa, questa deve essere definita non sulla base della semplice ripartizione dell’ammontare pagato dall’amministratore di condominio con il bonifico parlante, ma previa verifica dell’avvenuto pagamento del condòmino al condominio. La voce “pagamento non interamente corrisposto al 31/12” va contrassegnata solo se l’amministratore ha potuto anticipare il pagamento da altri fondi. Suddetta voce è stata contrassegnata anche nel caso “di default” in cui il condòmino non abbia pagato nell’anno e, a fronte del bonifico dell’amministratore, possa l’anno successivo ricevere il beneficio.

Dopo la trasmissione della precompilata, gli amministratori devono inviare la certificazione ai condòmini con i dati esatti, ricordando loro che in molti casi dovranno correggere la propria precompilata (730 o Redditi – ex Unico) tenendo conto dei loro effettivi pagamenti, soprattutto quando questi ultimi siano stati eseguiti da soggetti non condòmini, quali conviventi e inquilini.

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