PRECOMPILATA 2017 E DETRAZIONI FISCALI PER LA VORI DI RISTRUTTURAZIONE
Fino al 12 marzo sarà possibile correggere le comunicazioni inviate.
Individuazione del beneficiario, detraibilità e ammontare della spesa fra ipotetici errori
Oggi 7 marzo è una data importante per l’agenda degli amministratori di condominio. Scade, infatti, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, le cui spese sono detraibili del 50%. Tuttavia, è possibile fino alla mezzanotte di domenica 12 marzo correggere le comunicazioni inviate ed evitare l’applicazione della sanzione. Allo stesso modo, in caso di errore, la sanzione è ridotta a un terzo se l’avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate giungerà entro i primi cinque giorni successivi alla stesso ma, comunque, entro il 6 maggio 2017 (60 giorni).
Quest’anno, lo ricordiamo, la sanzione scatta solo “nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni e deduzioni”. Gli errori nella trasmissione dei dati possono, pertanto, riguardare:
– l’individuazione del beneficiario;
– la detraibilità;
– l’ammontare della spesa.
Per la maggior parte degli amministratori di condominio, la fonte da cui attingere i dati è stato il registro di anagrafe condominiale che è costituito da dichiarazioni rilasciate dai condòmini. Qualora queste fossero mancate, si è proceduto consultando i dai del catasto che, però, può restituire una situazione non conforme alla realtà in quanto non è in vigore il sistema tavolare. Verificare presso le Conservatorie tutti i dati è stato pressoché impossibile, visti i tempi stretti. Da qui, sono sorti i dubbi sull’imputazione delle spese a coloro che solo in apparenza sono proprietari ma che, poi, nella realtà dei fatti, potrebbero non esserlo.
Più complicate, ancora, le verifiche relative agli altri diritti reali (nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione) e di godimento (comodato e locazione). L’Agenzia delle Entrate ha permesso agli amministratori di tralasciare l’invio dei dati di questi soggetti non proprietari né titolari di diritti reali, qualora non rintracciabili.
Questo significa che – solo nel caso in cui ci sia l’indicazione dal condòmino di un beneficiario diverso dal proprietario o titolare di diritti reali – l’amministratore lo indica e segna la voce “Altre tipologie di soggetti”. Quando vi sono dati mancanti, sarà il beneficiario non condòmino a dover correggere la sua precompilata.
Per quel che riguarda la corrette attribuzione dell’ammontare della spesa, questa deve essere definita non sulla base della semplice ripartizione dell’ammontare pagato dall’amministratore di condominio con il bonifico parlante, ma previa verifica dell’avvenuto pagamento del condòmino al condominio. La voce “pagamento non interamente corrisposto al 31/12” va contrassegnata solo se l’amministratore ha potuto anticipare il pagamento da altri fondi. Suddetta voce è stata contrassegnata anche nel caso “di default” in cui il condòmino non abbia pagato nell’anno e, a fronte del bonifico dell’amministratore, possa l’anno successivo ricevere il beneficio.
Dopo la trasmissione della precompilata, gli amministratori devono inviare la certificazione ai condòmini con i dati esatti, ricordando loro che in molti casi dovranno correggere la propria precompilata (730 o Redditi – ex Unico) tenendo conto dei loro effettivi pagamenti, soprattutto quando questi ultimi siano stati eseguiti da soggetti non condòmini, quali conviventi e inquilini.